Iscrizione all'A.I.R.E. ( Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)
Chi deve fare l'iscrizione? Devono iscriversi all'A.I.R.E. i cittadini italiani che trasferiscono all'estero la propria residenza per un periodo illimitato o comunque superiore a dodici mesi. Chi non deve fare l'iscrizione? Non può richiedere l'iscrizione all'A.I.R.E.: chi si reca all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari. ( Conv. 1961 e 1963 ratificate con L. 9/8/67 n° 804) Cosa fare Entro 90 gg. dall'immigrazione nello Stato estero l'interessato deve dichiarare il trasferimento presso le autorità consolari italiane competenti per territorio. Analoga richiesta può essere presentata presso l'Ufficio Anagrafe che rilascia copia della dichiarazione da consegnare alle autorità consolari all'estero. Notizie utili Tutte le eventuali variazioni anagrafiche ( indirizzo, trasferimento ad altra Aire, matrimonio/divorzio, nascita, decesso) devono essere comunicate tramite le autorità consolari competenti.
I cittadini italiani residenti all'estero hanno l'obbligo di iscriversi all' AIRE.
L’Iscrizione AIRE è Gratuito
Uffici di competenza per l’Austria
Anbasciata d’Italia - Consolato
Consolato Onorario di Linz
Per mettervi in contatto coll’Ufficio del Consolato di competenza, il più vicino al luogo della vostra dimora, si consiglia di visitare direttamente il sito del MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI al Link sotto riportato.
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Rappresentanze/
Alcuni riferimenti tratti dal sito del MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (per dati aggiornati si consiglia di visitare direttamente il sito del MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI )
Stato civile
Cos’è l’Ufficio di Stato Civile e quali sono le sue funzioni principali? L’Ufficio di Stato Civile è quell’istituzione che si occupa, come un Comune italiano, delle iscrizioni, annotazioni e tenuta dei Registri di Stato Civile. I Registri di Stato Civile sono quattro: cittadinanza, nascita, matrimonio e morte. Per ognuna di queste materie, l’Ufficio ha anche la competenza di rilasciare certificati dei documenti depositati agli atti dell’ufficio che attestino appunto lo “stato civile” di ciascun individuo. (N.B. Per quanto riguarda la cittadinanza e le relative normative, consultare il capitolo dedicato specificatamente a questa tematica).
Quali altre funzioni sono di competenza dell’Ufficio di Stato Civile? Il settore di Stato Civile degli uffici consolari, oltre alla gestione dei quattro registri di Stato Civile, assiste i cittadini residenti nella circoscrizione nell'espletamento delle seguenti pratiche:
Quali requisiti occorrono per avere diritto a registrare gli atti di Stato Civile e/o a ottenere i relativi certificati negli Uffici di Stato Civile? Il cittadino italiano che ha fissato la sua residenza all'estero, per potere registrare nascite, matrimoni e/o decessi (e ottenere i relativi certificati), deve prima iscriversi all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.).
Cosa occorre fare per iscriversi all’A.I.R.E.? Per iscriversi all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero il cittadino italiano deve presentarsi entro 90 giorni dal trasferimento nel Paese straniero presso l'Ufficio consolare nella cui circoscrizione è immigrato per presentare la dichiarazione d'immigrazione. (N.B. In ogni caso, non è prevista alcuna sanzione né la decadenza della cittadinanza per la mancata iscrizione o per l'iscrizione tardiva).
Perché è importante per un italiano residente all’estero iscriversi all’A.I.R.E.? L’iscrizione all’A.I.R.E. è molto importante per ottenere certificati anagrafici ed altri documenti e per mantenere i diritti elettorali all’estero. Inoltre, solo gli iscritti all'AIRE possono godere dei servizi consolari per i quali è richiesta la residenza all'estero e delle agevolazioni burocratico- amministrative.
Come si comunicano in Italia le variazioni di Stato Civile e quali documenti occorrono? NASCITA Come si registra la nascita in Italia del figlio di un cittadino italiano all’estero? I figli di cittadini entrambi italiani o di almeno uno dei due con cittadinanza italiana, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani. Pertanto la loro nascita deve essere registrata in Italia. Questo anche nel caso in cui il genitore acquisti o riacquisti la cittadinanza in quanto viene trasmessa ai propri figli ancora minorenni e conviventi al momento in cui diviene cittadino. MATRIMONIO E DIVORZIO Come si registra in Italia il matrimonio all’estero di cittadini italiani? Il matrimonio celebrato all’estero per avere valore in Italia deve essere trascritto in Italia presso il Comune competente. Prima di tutto, bisogna considerare che una sentenza di divorzio pronunciata all’estero non è considerata automaticamente valida in Italia. MORTE Come si registra in Italia il decesso di un italiano residente all’estero? La morte di un cittadino italiano avvenuta all’estero deve essere trascritta in Italia. N.B. tutti i certificati di stato civile emessi dalle locali autorità dovranno essere presentati in originale e, ove previsto, legalizzati e tradotti in italiano, al fine dell’invio da parte dei consolati ai comuni competenti.
ISCRIVERSI ALL'AIRE CONVIENE Scritto da Guseppe di Claudio mercoledì, 16 gennaio 2008 00:40 La corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionlità delle norme sulla notifica degli atti tributari ai connazionali all'estero Sta passando sotto silenzio una interessante sentenza della Corte Costituzionale relativa alle notifiche degli atti tributari ai connazionali residenti all’estero. Cosa accadeva fino ad oggi. Un cittadino italiano che aveva pendenze tributarie in Italia riceveva la notifica da parte del Fisco nell’ultimo domicilio avuto in Italia. In caso di mancata notifica, la stessa veniva affissa all’albo comunale e così venivano assolti gli obblighi previsti dal Testo Unico. Nel caso in cui il connazionale residente all’estero aveva provveduto a registrarsi all’AIRE, allo stesso veniva inviata una comunicazione con posta ordinaria, peraltro senza il nominativo del mittente e difficilmente distinguibile da una comunicazione pubblicitaria. È facile immaginare le conseguenze per il povero contribuente: nel migliore dei casi il raddoppio delle imposte più gli interessi di mora. Nei casi peggiori il sequestro dei beni posseduti in Italia o il fermo amministrativo dei beni mobili. La Corte Costituzionale, dopo un ennesimo ricorso di un contribuente residente negli Stati Uniti, ha detto no a questa procedura ed ha dichiarato l’illegittimità degli articoli 58 e 60 del Dpr 600 del 1973 e dell’articolo 26 del Dpr 602 del 1973, poiché queste norme violano il diritto di difesa dei contribuenti iscritti all’AIRE garantito dall’articolo 24 della Costituzione e non permettono una tempestiva conoscenza dell’atto notificato. Le norme, infatti, finiscono per equiparare i contribuenti residenti all’estero ed iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), ai soggetti sprovvisti di un’ abitazione, ufficio od azienda nel comune del domicilio fiscale. Una ragione i più, quindi, per tutti i connazionali all’estero per iscriversi all’AIRE. http://www.italiacerca.info/content/view/1323/2/ Vi invitiamo a visitare i siti Ministero Affari Esteri, e Ambasciata Italiana per informazioni più recenti. Quanto sopra risale al 2008.
Ci scusiamo se nel tempo i link non sono più attuali. Ultimo aggiornamento effettuato il 24.12.2011
Pagina informativa dell’Associazione COASIT di Vienna. |